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Regolamento ESPR

Divieto di distruzione dei prodotti invenduti: le deroghe del regolamento delegato (UE) 2026/296

MyProductPassport · apr 22, 2026 · Aggiornato il nov 03, 2026 · 4 min di lettura

Di che atto si tratta

Il regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, integra il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), regolamento (UE) 2024/1781, stabilendo le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 22 aprile 2026 (GU L, 2026/296) e si applica dal 19 luglio 2026, lo stesso giorno in cui scatta il divieto.

A norma dell'articolo 25 dell'ESPR, dal 19 luglio 2026 i prodotti elencati nell'allegato VII (capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature) non possono essere distrutti se rimasti invenduti. Il divieto si applica innanzitutto alle grandi imprese; le medie imprese seguono dal 19 luglio 2030, mentre le microimprese e le piccole imprese sono esentate. La nostra guida sul divieto di distruzione dei prodotti invenduti illustra la norma in sé; questo articolo tratta le eccezioni.

Dati principali

  • Numero CELEX: 32026R0296
  • Adozione: 9 febbraio 2026
  • Pubblicazione: 22 aprile 2026, GU L 2026/296
  • Si applica dal: 19 luglio 2026
  • Testo integrale: Consulta su EUR-Lex
  • Tipo: regolamento delegato ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1781

Quando la distruzione è ancora consentita

L'articolo 2 elenca i casi in cui un prodotto invenduto dell'allegato VII può essere distrutto, purché sia possibile esibire la documentazione di cui all'articolo 3:

  • il prodotto è un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti (UE) 2023/988;
  • non è idoneo allo scopo perché non conforme al diritto dell'Unione o nazionale, e la distruzione è imposta dalla legge o costituisce l'azione correttiva adeguata e proporzionata;
  • è stato accertato che viola diritti di proprietà intellettuale mediante una decisione giudiziaria definitiva, una decisione di risoluzione alternativa delle controversie, una notifica di un titolare dei diritti o di un'autorità, oppure un'indagine interna circostanziata;
  • una licenza o un contratto analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale rende la sua vendita dopo un determinato periodo una violazione, tale periodo è scaduto e la distruzione è la risposta proporzionata;
  • non può essere preparato per il riutilizzo né rifabbricato perché etichette, loghi o elementi di design protetti o inappropriati non possono essere rimossi in modo praticabile;
  • non è accettabile per l'uso da parte dei consumatori a causa di danni, deterioramento o contaminazione, e la riparazione o il ricondizionamento non sono tecnicamente fattibili o economicamente convenienti;
  • non è idoneo allo scopo a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione non riparabili;
  • solo se nessuno dei casi precedenti si applica: è stato offerto in donazione, direttamente ad almeno tre soggetti idonei dell'economia sociale nell'UE oppure su una pagina facilmente accessibile del sito web dell'operatore, per almeno otto settimane, senza essere accettato;
  • un soggetto dell'economia sociale lo ha ricevuto in donazione ma non ha trovato alcun destinatario;
  • è stato reimmesso sul mercato dopo la preparazione per il riutilizzo da parte di un operatore del trattamento dei rifiuti, e non è stato possibile trovare alcun destinatario.

La nozione di "economicamente conveniente" è definita: riparare o ricondizionare il prodotto non deve costare più che distruggerlo e sostituirlo, considerando i costi di materiali, fabbricazione, imballaggio, trasporto, stoccaggio e amministrazione.

Documentazione

L'articolo 3 impone all'operatore di conservare, per cinque anni dalla distruzione, prove elettroniche corrispondenti alla deroga applicata, e di trasmetterle all'autorità competente entro 30 giorni dalla richiesta: ad esempio una valutazione della sicurezza o un rapporto di prova chimica per un prodotto pericoloso, una dichiarazione di autovalutazione della non conformità, la decisione giudiziaria o di risoluzione alternativa delle controversie o la notifica in caso di violazione della proprietà intellettuale, la licenza o il contratto per un diritto limitato nel tempo, oppure un rapporto di ispezione che dimostri perché il riutilizzo non era possibile. L'obbligo di divulgazione di cui all'articolo 24 dell'ESPR (pubblicazione annuale dei quantitativi scartati e dei motivi) continua ad applicarsi in parallelo.

Come prepararsi

  • Confrontate ogni motivo per cui oggi distruggete scorte con le dieci deroghe; tutto ciò che non vi rientra dovrà essere donato, riutilizzato o riciclato dal 19 luglio 2026.
  • Predisponete fin d'ora il canale di donazione. L'offerta di otto settimane ad almeno tre soggetti dell'economia sociale, o sul vostro sito web, è l'unica via per i prodotti vendibili ma invenduti.
  • Costituite il fascicolo delle prove per ciascuna deroga, da conservare per cinque anni.
  • Leggete il testo integrale su EUR-Lex.
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