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Regolamento ESPR

Nuovo regolamento UE sull'efficienza di riciclaggio delle batterie (2025/606)

MyProductPassport · mar 09, 2026 · Aggiornato il nov 04, 2026 · 5 min di lettura

Che cos'è il regolamento UE 2025/606?

Il regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione, adottato il 21 marzo 2025, integra il regolamento UE relativo alle batterie (2023/1542) stabilendo norme dettagliate sulla metodologia di calcolo dell'efficienza di riciclaggio dei rifiuti di batterie. Questo atto delegato rappresenta un passo fondamentale nella spinta dell'UE verso un'economia circolare nel settore delle batterie.

Il regolamento si applica a tutti gli operatori economici coinvolti nella raccolta, nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti di batterie nell'Unione europea. Fornisce un metodo di calcolo standardizzato che garantisce una misurazione coerente degli obiettivi di efficienza di riciclaggio in tutti gli Stati membri.

Riciclaggio delle batterie e DPP in sintesi

AspettoDettaglio
RegolamentoRegolamento UE 2025/606 sull'efficienza di riciclaggio delle batterie
Regolamento di riferimentoRegolamento UE relativo alle batterie 2023/1542
Data di applicazioneDal 2025, con obiettivi di efficienza di riciclaggio crescenti fino al 2030
Efficienza di riciclaggio piombo-acidoObiettivo del 75 per cento
Tassi di recupero del litio50 per cento entro il 2027, 80 per cento entro il 2031
Recupero di cobalto, nichel e rame90 per cento entro il 2027, 95 per cento entro il 2031
Collegamento con il passaporto della batteriaI dati sull'efficienza di riciclaggio alimentano la sezione fine vita del passaporto della batteria
Ambito geograficoTutti gli impianti di riciclaggio che trattano batterie provenienti dal mercato UE

Per le imprese che immettono batterie sul mercato UE, questo regolamento ha implicazioni dirette sui requisiti di dati del passaporto digitale del prodotto (DPP), in particolare sulle informazioni relative al contenuto riciclato e al fine vita che devono essere comunicate.

Chi è interessato da questo regolamento?

L'ambito di applicazione del regolamento UE 2025/606 copre l'intera catena del valore delle batterie:

  • Fabbricanti e importatori di batterie: devono garantire che i loro prodotti rispettino gli obiettivi di efficienza di riciclaggio e comunicare i dati sul contenuto riciclato nei rispettivi passaporti digitali del prodotto.
  • Operatori della gestione dei rifiuti e del riciclaggio: devono applicare la metodologia di calcolo standardizzata quando comunicano i tassi di efficienza di riciclaggio.
  • Organizzazioni per la responsabilità del produttore: devono monitorare e comunicare l'efficienza di riciclaggio delle batterie raccolte nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore.
  • Autorità di vigilanza del mercato dell'UE: utilizzeranno la metodologia per verificare il rispetto degli obiettivi di efficienza di riciclaggio fissati dal regolamento 2023/1542.

Anche le imprese del Regno Unito che esportano batterie o prodotti contenenti batterie verso l'UE devono tenerne conto. I prodotti immessi sul mercato UE devono rispettare tutti gli atti delegati applicabili ai sensi del regolamento relativo alle batterie, compreso questo.

Requisiti principali

Il regolamento stabilisce diversi requisiti importanti:

  • Metodo di calcolo standardizzato: un'unica formula armonizzata per calcolare l'efficienza di riciclaggio per tutte le chimiche delle batterie, che sostituisce il mosaico di approcci nazionali.
  • Tassi di recupero specifici per materiale: obiettivi minimi di recupero per le materie prime critiche, tra cui cobalto, litio, nichel e piombo, affinché questi materiali preziosi rientrino nella catena di approvvigionamento.
  • Obblighi di comunicazione: i riciclatori devono documentare i flussi di materiali in entrata e in uscita con un livello di dettaglio sufficiente a dimostrare la conformità.
  • Trasparenza dei dati: i dati sull'efficienza di riciclaggio confluiscono nel passaporto digitale del prodotto, consentendo agli utilizzatori a valle e ai consumatori di comprendere le credenziali di economia circolare di una batteria.

La metodologia considera l'intero processo di riciclaggio, dalla raccolta e dal pretrattamento fino al recupero finale dei materiali, e fissa confini chiari su ciò che rientra nel calcolo dell'efficienza.

Calendario e attuazione

Il regolamento UE 2025/606 si inserisce nel calendario complessivo di attuazione del regolamento relativo alle batterie (2023/1542):

  • 18 febbraio 2025: data prevista per le dichiarazioni sull'impronta di carbonio delle batterie dei veicoli elettrici (18 febbraio 2026 per le batterie industriali ricaricabili); entrambe sono rinviate a 12 mesi dopo l'adozione da parte della Commissione dell'atto delegato sul calcolo, ancora in sospeso a settembre 2026.
  • 18 agosto 2027: gli obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento si applicano agli operatori con un fatturato netto pari o superiore a €40 milioni (rinviati dal 18 agosto 2025 dal regolamento (UE) 2025/1561).
  • 18 febbraio 2027: i passaporti delle batterie diventano obbligatori per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali superiori a 2 kWh, incluse le informazioni sul contenuto riciclato e sul riciclaggio.
  • 2031: gli obiettivi di efficienza di riciclaggio diventano ancora più stringenti, con tassi di recupero specifici per materiale più elevati.

La metodologia di efficienza di riciclaggio definita dal regolamento UE 2025/606 sarà utilizzata per misurare il rispetto degli obiettivi di riciclaggio fissati per il 2027 e oltre. Le imprese dovrebbero iniziare fin da ora ad allineare i propri processi di raccolta dati e di rendicontazione per farsi trovare pronte.

Cosa significa per i passaporti digitali dei prodotti

Il passaporto digitale del prodotto per le batterie deve includere informazioni sul contenuto riciclato e dati sulla gestione a fine vita. Il regolamento UE 2025/606 rafforza il quadro alla base di questi requisiti fornendo la metodologia di calcolo che determina come si misura la prestazione di riciclaggio.

Per le imprese che creano DPP per batterie, ciò significa che:

  • Le percentuali di contenuto riciclato indicate nei DPP devono essere riconducibili a processi di riciclaggio misurati con la metodologia del regolamento UE 2025/606.
  • La raccolta dei dati della catena di approvvigionamento deve estendersi ai partner di riciclaggio per rilevare i tassi di recupero dei materiali.
  • Le piattaforme DPP devono gestire i campi di dati specifici relativi all'efficienza di riciclaggio, compresi i tassi di recupero per cobalto, litio, nichel e piombo.

MyProductPassport supporta già l'intero set di campi del DPP per batterie richiesti dal regolamento relativo alle batterie, compreso il monitoraggio del contenuto riciclato per cobalto, piombo, litio e nichel, esattamente i materiali interessati da questo atto delegato.

Come prepararsi

Le imprese della catena del valore delle batterie dovrebbero seguire questi passi per prepararsi al regolamento UE 2025/606:

  • Verificare i dati di riciclaggio: esaminate le attuali dichiarazioni sul contenuto riciclato e assicuratevi che la raccolta dei dati sia allineata alla nuova metodologia standardizzata.
  • Coinvolgere i partner di riciclaggio: collaborate con gli operatori della gestione dei rifiuti e del riciclaggio per capire come applicheranno la metodologia di calcolo e quali dati possono fornire.
  • Aggiornare i dati del DPP: assicuratevi che il vostro passaporto digitale del prodotto contenga dati accurati sul contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel, supportati da dati verificabili sull'efficienza di riciclaggio.
  • Seguire i futuri atti delegati: la Commissione europea continua a elaborare norme di attuazione del regolamento relativo alle batterie. Rimanete aggiornati sui requisiti in arrivo.
  • Utilizzare una piattaforma DPP conforme: MyProductPassport offre tutti i campi specifici per le batterie previsti dal regolamento relativo alle batterie, rendendo semplice raccogliere e pubblicare i dati relativi al riciclaggio nei vostri passaporti digitali del prodotto.

La normativa UE sulle batterie rappresenta il quadro DPP più avanzato attualmente in vigore. Impostare correttamente ora la conformità per le batterie crea una base solida per i più ampi requisiti del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) previsti nel 2028-2030 per altre categorie di prodotti.

Leggi il testo completo

Il testo completo del regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione è disponibile su EUR-Lex. Per una panoramica più ampia del regolamento UE relativo alle batterie e dei suoi requisiti DPP, consultate la nostra guida ai passaporti digitali del prodotto per le batterie.

Piano d'azione in 10 passi per i riciclatori di batterie

  1. Confermare l'ambito e gli obiettivi di recupero. Piombo-acido 75 per cento. Litio 50 per cento entro il 2027, 80 per cento entro il 2031. Cobalto, nichel, rame 90 per cento entro il 2027, 95 per cento entro il 2031.
  2. Verificare i tassi di recupero attuali. Misurate la vostra posizione odierna rispetto a ciascun obiettivo. Individuate i materiali che richiedono il miglioramento maggiore.
  3. Investire in tecnologie di recupero dove necessario. Idrometallurgia, pirometallurgia, separazione meccanica. Ogni tecnologia ha un profilo di recupero diverso.
  4. Chiedere ai produttori di batterie trasparenza sulla chimica. I tassi di recupero dipendono dal sapere cosa contiene la batteria. Il passaporto della batteria fornisce questi dati.
  5. Pianificare la lettura e l'aggiornamento del passaporto della batteria. I riciclatori leggono il passaporto della batteria in ingresso e lo aggiornano con i dati di fine vita in uscita.
  6. Documentare la catena di custodia. I materiali recuperati che rientrano nella filiera delle batterie richiedono una documentazione della catena di custodia per le dichiarazioni sul contenuto riciclato.
  7. Coordinarsi con i sistemi di raccolta degli Stati membri. La raccolta delle batterie è nazionale. Coordinatevi con i gestori dei sistemi di raccolta per garantire un flusso di materiale prevedibile.
  8. Costruire l'infrastruttura dati per la rendicontazione. La comunicazione dei tassi di recupero è obbligatoria. Create la pipeline di dati ora anziché alla prima scadenza.
  9. Sperimentare il flusso di lettura e aggiornamento del passaporto. Scegliete un tipo di batteria e dimostrate l'intero flusso del passaporto in ingresso e in uscita.
  10. Formare i team operativi e di qualità. La misurazione dei tassi di recupero e la gestione del passaporto diventano attività quotidiane. La formazione fa parte dell'implementazione.

Domande frequenti

Che cos'è il regolamento 2025/606?

Il regolamento UE 2025/606 stabilisce gli obiettivi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali per i rifiuti di batterie ai sensi del regolamento UE relativo alle batterie 2023/1542.

Quali sono gli obiettivi di recupero?

Piombo-acido 75 per cento. Litio 50 per cento entro il 2027, fino all'80 per cento entro il 2031. Cobalto, nichel, rame 90 per cento entro il 2027, fino al 95 per cento entro il 2031.

Quando si applicano gli obiettivi?

Gli obiettivi si applicano dal 2025 con un inasprimento graduale fino al 2031. Ogni impianto di riciclaggio deve dimostrare il rispetto dell'obiettivo applicabile alla propria chimica di batteria.

Qual è il rapporto con il passaporto della batteria?

I riciclatori leggono il passaporto della batteria in ingresso e aggiornano la sezione fine vita in uscita. I dati sui tassi di recupero rientrano nel passaporto.

Chi è responsabile del raggiungimento degli obiettivi?

I riciclatori di batterie sono direttamente responsabili. I produttori hanno una responsabilità indiretta attraverso il finanziamento della raccolta e del riciclaggio nell'ambito della responsabilità estesa del produttore.

E la catena di custodia dei materiali recuperati?

Il cobalto, il litio e il nichel recuperati che rientrano nella filiera delle batterie richiedono una documentazione della catena di custodia a supporto delle dichiarazioni sul contenuto riciclato nei nuovi passaporti delle batterie.

In che modo ciò sostiene gli obiettivi di contenuto riciclato del regolamento relativo alle batterie?

Gli obiettivi di contenuto riciclato del regolamento relativo alle batterie scattano dal 2031. Senza tassi di recupero elevati, l'offerta di materiale riciclato è insufficiente. I due regolamenti operano in sinergia.

I riciclatori extra UE devono conformarsi?

Le batterie UE esportate per il riciclaggio al di fuori dell'UE devono comunque rispettare gli obiettivi di recupero attraverso regimi equivalenti dei paesi terzi. I riciclatori stabiliti nell'UE si conformano direttamente.

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